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Tutte quelle coppie sposate che in comune:
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale, rivolgendosi all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o di iscrizione/trascrizione dell'atto di matrimonio.
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Le altre opzioni per la separazione/divorzio sono il ricorso in Tribunale e le convenzioni di negoziazione assistita davanti agli avvocati. Si ricorda che nell'ordinamento italiano il divorzio può essere chiesto passati sei mesi dalla data certificata della separazione consensuale (dodici dalla separazione non consensuale).
La separazione preliminare al divorzio non comporta la variazione anagrafica dello stato civile da coniugato/a a divorziato/a, variazione che si raggiunge solo dopo l'effettivo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).
I coniugi che consensualmente decidano di ricorrere alla separazione e/o al divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile devono presentarsi congiuntamente, all'ufficio Servizi demografici, alla data stabilita per la dichiarazione, che verrà formalizzata nei registri di stato civile.
Alla data concordata, all'ufficiale di stato civile andranno consegnate:
sottoscritte da entrambi i coniugi che intendono separarsi o divorziare.
I moduli da scaricare:
Vanno altresì presentati:
Altro
DescrizioneSeparazione dei coniugi e/o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il costo della procedura è di 16 euro, da versare in occasione della redazione del primo dei due atti.
Perché la dichiarazione diventi efficace, i coniugi dovranno ripresentarsi congiuntamente una seconda volta in data stabilita al momento dell'accordo, a distanza di almeno 30 giorni dallo stesso, per sottoscrivere l'atto di conferma.
Con l'atto di conferma la separazione o il divorzio diventano pienamente efficaci (con decorrenza dalla data della prima dichiarazione). La mancata comparizione equivale invece a mancata conferma dell'accordo.
Maggiori informazioni le puoi trovare nella sezione contatti
L. 898 anno 1970
Normativa ulterioreDecreto-Legge 12 settembre 2014 n.132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n.162; DPR 396/2000.
Tipo avvioIstanza di parte
Segretario comunale.
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